I cosmetici: “Il trucco della bellezza”

Un altro blog che seguo spessissimo è quello di Jacopo Fo , in particolare la newsletter “Cacao: l’essenziale delle notizie è sempre vero”. In una di queste si pubblicizzava un libro che ha subito catturato la mia attenzione: “Il trucco della bellezza” scritto da Laura Bruzzaniti, una giornalista che si occupa di diritto dei consumatori, pubblicità, consumi e nuove tendenze di mercato.
Sul sito di Jacopo Fo ne riporta alcuni estratti che mi hanno veramente colpito, io vi riporto la frase più sconcertante:

Per mettere in commercio qualsiasi prodotto cosmetico, e' sufficiente una notifica inviata con raccomandata al Ministero della Salute e all’assessorato alla sanita' della Regione. Poche pagine dove l’azienda dichiara di voler mettere in commercio il prodotto XY, fornisce l’indirizzo dell’officina di produzione, descrive le attrezzature utilizzate, la lista degli ingredienti, allega fotocopia del documento del rappresentante legale, marca da bollo e il gioco e' fatto. Passati 30 giorni, se il Ministero non ha osservazioni, il prodotto puo' essere commercializzato. L’azienda quindi non deve presentare nessun test, nessuna documentazione scientifica, nessuno studio, e nel modulo deve solo indicare la generica categoria di appartenenza del prodotto - per esempio prodotti antirughe, preparazioni per bagni e docce, prodotti per la pulizia dei capelli, creme emulsioni e oli per la pelle.”

Ovviamente devo assolutamente acquistare il libro, ma nel frattempo ho fatto una rapida ricerca in rete per capire quali normative ci sono in merito:

  • Cos’è un cosmetico
  • Quadro Normativo
  • Riconoscere un cosmetico conforme alla legge

 
Cos’è un cosmetico
Per legge un cosmetico è “un prodotto o una sostanza, diversa da un medicinale, destinato ad essere applicato sulle superfici esterne del corpo umano […]allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o preservarli in buone condizioni. I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutiche né possono vantare attività terapeutiche”.

Quadro Normativo
Fino ad oggi non c’è stata una normativa chiara a livello comunitario che tenga conto della classificazione merceologica cui dovrebbe essere annoverato un cosmetico; in pratica viene collocato in una zona grigia che non lo classifica né come farmaco e dunque avulso da tutte quelle normative che riguardano i farmaci, né parafarmaco e dunque al riparo da quelle disposizioni concernenti i prodotti parafarmaceutici.
Ne deriva che possiamo immaginare che un produttore di cosmetici possa immettere un nuovo prodotto sul mercato senza obbligo di citare chiaramente la composizione del preparato,

Ma le buone notizie arrivano dal Parlamento Europeo che  nel Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici ha emanato un nuovo regolamento comunitario (n. 1223/2009). Il regolamento è entrato in vigore l’11 gennaio 2010, ma avrà completa ed effettiva applicazione solo a partire dall’11 luglio 2013.
Questo regolamento prevede che etichetta e pubblicità di tutti i prodotti cosmetici non contengano frasi, denominazioni, marchi, immagini o altri simboli, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono.
Le direttive sono finalizzate soprattutto ad evitare che possano essere commercializzati come cosmetici prodotti contenenti sostanze con un’azione farmacologica simile a quella dei farmaci senza che vengano espletate le procedure di registrazione da parte del Ministero della Salute, di prescrizione e, previste invece per i farmaci, abbassando quindi il livello di sicurezza per i consumatori.

Riconoscere un cosmetico conforme alla legge

Dall’associazione arriva anche un vademecum per orientarsi fra i prodotti conformi alla legge.

I prodotti devono contenere almeno le seguenti indicazioni:
  • denominazione legale o merceologica del prodotto;
  • nome o ragione sociale o marchio e  sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione Europea;
  • Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
  • eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
  • materiali impiegati e metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
  • istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d’uso, utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto

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